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STATUTO (Se preferisci, puoi scaricare il pdf)

“ SEMI DI GAIA – Associazione di Promozione Sociale“

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “ SEMI DI GAIA – Associazione di Promozione Sociale”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di BIBBIENA e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L’associazione ha come scopo di promuovere il benessere personale e sociale attraverso attività olistiche, ambientali, culturali, artistiche e ricreative, diffondendo valori di integrità, trasparenza e responsabilità, equità, onestà, rispetto verso ogni essere vivente e dei diritti umani, la pace e la non violenza, adottando pratiche e iniziative che riflettano la solidarietà, la sostenibilità sociale ed ambientale. Promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività per sensibilizzare, prevenire disagi sociali e valorizzare il territorio.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere:

  1. Organizzare, gestire, promuovere, accogliere, coadiuvare corsi , lezioni, dimostrazioni, seminari di formazione personale, relazionale e sociale e conoscenza di se’, quali, a titolo esemplificativo: yoga , meditazione. massaggi, nelle loro varie forme e modalità , mindfulness, counseling, mediazione familiare, formazione insegnanti yoga, discipline olistiche in genere, arte e discipline artistiche di ogni genere, danza, danza-terapia, di arte terapia coscienza relazionale, coscienza e gestione delle emozioni , delle energie vitali e ogni cosa che sia in linea con le attività di utilità sociale, relazionale e personale interiore di cui al precedente paragrafo, in linea con i criteri e i principi di cui al presente statuto;

  2. Promuovere iniziative e attività per la diffusione di una coscienza olistica e globale, rispettosa degli equilibri ecologici, di una cultura della pace, della sostenibilità ,, della non violenza, e della non violenza di genere, della conoscenza e del dialogo, in linea con i criteri e i principi di cui al presente statuto;

  3. Sensibilizzare l’opinione pubblica nel merito delle attivita’ di cui sopra incluso anche il campo della prevenzione dei disagi sociali, creando strutture anche logistiche atte a consentire, a quanti aderiscono, di migliorare la qualità della vita, favorire la crescita culturale, promuovere la cittadinanza attiva, attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, cineforum e processi di maturazione e apprendimento civico e culturale;

  4. Agire nel territorio per prevenire situazioni di disagio e per operare nell’informazione a tutela della salute, della sicurezza, delle dipendenze;

  5. Istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni anche sportive, ricreative, gastronomiche, concorsi, spettacoli, mostre, gite, escursioni a piedi, cavallo o bicicletta;

  6. Organizzare corsi di formazione e di orientamento, organizzare e promuovere seminari e convegni a contenuto didattico e divulgativo, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli nell’ambito delle tematiche inerenti all’attività istituzionale;

  7. Gestione punti di informazione, servizi turistici di valorizzazione del territorio;

  8. Per tutte le attività istituzionali contenute nel presente statuto, l’ associazione potrà partecipare a bandi pubblici e privati messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche Locali, nazionali e internazionali, dell’Unione Europea, da enti privati o altre associazioni con finalita’ coerenti con le proprie;

  9. Organizzare attività di ricerca e costruzione di banche dati e centri di documentazione nel rispetto delle vigenti leggi in materia di privacy;

  10. Collaborare attivamente e stabilire contatti con enti, associazioni, cooperative, organizzazioni non governative e privati per la realizzazione degli scopi sociali;

  11. Organizzare attività inerenti la salvaguardia ed il recupero del patrimonio naturale, ambientale e forestale;

  12. Organizzare attività, corsi, seminari, che promuovano uno stile di vita sano ed equilibrato.

L’associazione può inoltre esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che contenga:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi;

  • essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Organo di Amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della comunicazione dell’interessato.

L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa prima dei 30 giorni antecedenti la data di tenuta della assemblea di approvazione del bilancio di ogni anno.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;

  • l’Organo di amministrazione

  • il Presidente;

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, per l’associato minore di età, il voto è esercitato dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione sarà inoltre affissa presso la sede dell’associazione in modo visibile ed accessibile a tutti gli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e se presente il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

  • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto di buona fede e di parità di trattamento a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione occorre la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione degli associati;

– deliberare sulla esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

L’Organo di amministrazione è formato da un numero da 3 a 5 di componenti, eletti dall’Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. Per la sostituzione di qualunque dei quali, subentra il primo dei non eletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell’Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l’intervento all’Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo ottobre di ogni anno, con scadenza al 30 settembre dell’anno successivo.

Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio e quindi entro il 28 gennaio dell’ anno seguente alla approvazione e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio e quindi entro il 29 marzo dell’ anno seguente alla approvazione.

L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri e Registro)

L’associazione deve tenere il:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

  • registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore;

L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ATTO COSTITUTIVO (Se preferisci, puoi scaricare il pdf)

“SEMI DI GAIA – Associazione di Promozione Sociale”

In data sabato 15 marzo, presso la sede posta in loc. Case Sparse n. 45, loc. Poggiarti, ubicata in Bibbiena (Arezzo) , alle ore 15, si sono riunite le seguenti persone:

BARBAGLI SONIA. nata ad Arezzo il 29 novembre 1959, residente a Bibbiena (Arezzo) in Loc. Case Sparse n. 45, cittadina italiana, codice fiscale BRXXXXXXXXXXX90R;

BARTOLINI ALESSANDRO. nato a Poppi il 01 febbraio 1966, residente in Poppi, località Porrena, via Falterona n.76, cittadino italiano, codice fiscale BRXXXXXXXXXXX79L;

CARLETTI MARZIO, nato a Castel San Niccolò il 22 febbraio 1946, residente a Castel San Niccolò-loc. Borgo alla Collina (Ar), Via dei Greci 13, cittadino italiano, codice fiscale CRXXXXXXXXXXX63J;

DEI STEFANO, nato a Bibbiena il 23 aprile 1951, residente a Ortignano (Ar) , Loc. Le Lame n. 38, cittadino italiano, codice fiscale DEXXXXXXXXXXX51Y:

LEONETTI ALESSANDRA, nata a San Marco Argentano, Cosenza (CS) il 23 gennaio 1959, residente in Arezzo ,Via Poggio Mendico n. 17, Cittadina Italia, codice fiscale LNXXXXXXXXXXX81J:

ROSSI GUIDO. nato a Bibbiena (Arezzo) il 24 settembre 1956, residente a Bibbiena (Arezzo) in in loc. Case Sparse n. 45, cittadino italiano, codice fiscale RSXXXXXXXXXXX51Y;

TAURO LUCIA, nata a Arezzo il 07 febbraio 1975, residente a Castel Focognano (AR) via Vittorio Emanuele 89 cittadina italiana, codice fiscale TRXXXXXXXXXXX90Y :

VETTA ROSA, nata a Catanzaro il 02 dicembre 1961, residente a Bibbiena (Ar), in Via M.Timossi n.1, cittadina italiana, codice fiscale VTXXXXXXXXXXX52O;

ZETTI ELISABETTA. nata a Bibbiena il 15 ottobre 1956, residente in Poppi (Ar), in via La Verna n.4,cittadina italiana, codice fiscale ZTXXXXXXXXXXX51Z;

ZILLER IRENE, nata a Trento il 25/12/1969, residente a Chiusi della Verna, loc. Dama 31, cittadina italiana, codice fiscale ZLXXXXXXXXXXX78C;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. __________________ il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. __________________ quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “SEMI DI GAIA – Associazione di Promozione Sociale” , da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Bibbiena e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 L’associazione ha come scopo di promuovere il benessere personale e sociale attraverso attività olistiche, ambientali, culturali, artistiche e ricreative, diffondendo valori di integrità, trasparenza e responsabilità, equità, onestà, rispetto verso ogni essere vivente e dei diritti umani, la pace e la non violenza, adottando pratiche e iniziative che riflettano la solidarietà, la sostenibilità sociale ed ambientale. Promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività per sensibilizzare, prevenire disagi sociali e valorizzare il territorio.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere:

  1. Organizzare, gestire, promuovere, accogliere, coadiuvare corsi , lezioni, dimostrazioni, seminari di formazione personale, relazionale e sociale e conoscenza di se’, quali, a titolo esemplificativo: yoga , meditazione. massaggi, nelle loro varie forme e modalità , mindfulness, counseling, mediazione familiare, formazione insegnanti yoga, discipline olistiche in genere, arte e discipline artistiche di ogni genere, danza, danza-terapia, di arte terapia coscienza relazionale, coscienza e gestione delle emozioni , delle energie vitali e ogni cosa che sia in linea con le attività di utilità sociale, relazionale e personale interiore di cui al precedente paragrafo, in linea con i criteri e i principi di cui al presente statuto;

  2. Promuovere iniziative e attività per la diffusione di una coscienza olistica e globale, rispettosa degli equilibri ecologici, di una cultura della pace, della sostenibilità ,, della non violenza, e della non violenza di genere, della conoscenza e del dialogo, in linea con i criteri e i principi di cui al presente statuto;

  3. Sensibilizzare l’opinione pubblica nel merito delle attivita’ di cui sopra incluso anche il campo della prevenzione dei disagi sociali, creando strutture anche logistiche atte a consentire, a quanti aderiscono, di migliorare la qualità della vita, favorire la crescita culturale, promuovere la cittadinanza attiva, attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, cineforum e processi di maturazione e apprendimento civico e culturale;

  4. Agire nel territorio per prevenire situazioni di disagio e per operare nell’informazione a tutela della salute, della sicurezza, delle dipendenze;

  5. Istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni anche sportive, ricreative, gastronomiche, concorsi, spettacoli, mostre, gite, escursioni a piedi, cavallo o bicicletta;

  6. Organizzare corsi di formazione e di orientamento, organizzare e promuovere seminari e convegni a contenuto didattico e divulgativo, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli nell’ambito delle tematiche inerenti all’attività istituzionale;

  7. Gestione punti di informazione, servizi turistici di valorizzazione del territorio;

  8. Per tutte le attività istituzionali contenute nel presente statuto, l’ associazione potrà partecipare a bandi pubblici e privati messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche Locali, nazionali e internazionali, dell’Unione Europea, da enti privati o altre associazioni con finalita’ coerenti con le proprie;

  9. Organizzare attività di ricerca e costruzione di banche dati e centri di documentazione nel rispetto delle vigenti leggi in materia di privacy;

  10. Collaborare attivamente e stabilire contatti con enti, associazioni, cooperative, organizzazioni non governative e privati per la realizzazione degli scopi sociali;

  11. Organizzare attività inerenti la salvaguardia ed il recupero del patrimonio naturale, ambientale e forestale;

  12. Organizzare attività, corsi, seminari, che promuovano uno stile di vita sano ed equilibrato.

L’associazione può inoltre esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’’Organo di amministrazione sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente_________________________

Vice – Presidente ___________________

Tesoriere _________________________

Consigliere ________________________

Consigliere ________________________

ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 30 settembre 2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° ottobre e si chiudono il 30 settembre dell’anno successivo.

ART. 5 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

Bibbiena, lì: 15.03.2025, Letto, approvato e sottoscritto:

BARBAGLI SONIA firma: __________________________

BARTOLINI ALESSANDRO firma: __________________________

CARLETTI MARZIO firma: __________________________

DEI STEFANO firma: __________________________

LEONETTI ALESSANDRA firma: __________________________

ROSSI GUIDO firma: __________________________

TAURO LUCIA firma: __________________________

VETTA ROSA firma: __________________________

ZETTI ELISABETTA firma: __________________________

ZILLER IRENE firma: __________________________